Nel novero delle dinamiche organizzative delle attività di impresa, quello degli appalti è uno dei “mercati” da sempre caratterizzato dai maggiori profili attrattività, competitività e forza di espansione: proprio per questa ragione, per tutte le aziende che intendano valersi di tale forma di utilizzazione “indiretta” della forza lavoro – anche all’interno di complesse filiere caratterizzate da una rilevante sub-contrattazione – così come per tutte le aziende che intendano invece concorrere all’aggiudicazione di una gara d’appalto, è ormai di primaria importanza avere a disposizione non solo le conoscenze, ma anche tutte le competenze tecniche necessarie per far fronte agli oneri che ne derivano.
Tra questi, in particolare, a rivestire carattere strategico sono tutti quelli direttamente o indirettamente connessi ad un costante monitoraggio dei profili di gestione dei rapporti di lavoro, soprattutto in considerazione del complesso articolato posto dalla normativa di riferimento e dalla contrattazione collettiva, destinato ad operare in due distinte direzioni.
Da un lato configurando, a beneficio del lavoratore dipendente dell’appaltatore ed impiegato nell’appalto, specifici obblighi in capo ad un soggetto terzo (l’appaltante), ulteriori e distinti rispetto a quelli che tradizionalmente fanno capo al datore di lavoro.
Dall’altro, arricchendo gli obblighi e i diritti reciproci delle due parti del contratto di appalto, delimitando per questa strada in modo netto la sfera delle rispettive responsabilità contrattuali.
Le imprese possono quindi decidere di individuare una persona all’interno del proprio team aziendale, a cui demandare ogni compito di gestione e monitoraggio di questo “sistema” – sopportandone dunque direttamente ogni costo organizzativo – oppure affidarsi all’outsourcing, ossia all’esternalizzazione di attività aziendali non-core, grazie alla quale non solo ottenere l’accesso ad un servizio qualificato, specializzato e costantemente aggiornato, ma anche e soprattutto la possibilità di adibire risorse interne allo sviluppo del vantaggio competitivo.
Il contratto di appalto è notoriamente regolamentato dall’articolo 1655 del Codice Civile come il contratto tramite il quale un soggetto (appaltatore) si obbliga verso un altro soggetto (appaltante) per la realizzazione (propriamente, un obbligo di fare) – attraverso la propria organizzazione e con gestione a proprio rischio – di un’opera o di un servizio, dietro corrispettivo.
Proprio in considerazione del fatto che all’interno delle componenti dell’organizzazione dell’appaltatore figura anche il personale dello stesso, il contratto d’appalto rileva quale strumento utile per l’appaltante per beneficiare in via mediata delle prestazioni di lavoratori non direttamente dipendenti da quest’ultimo.
Un vero e proprio strumento di esternalizzazione, di decentramento organizzativo che costituisce risorsa essenziale per diversi settori di mercato.
In tal senso, i contratti di appalto sono da sempre oggetto di attenzione della disciplina giuslavoristica e previdenziale, concentrata sin dagli anni ’60 nella strutturazione di tutele a garanzia dei lavoratori coinvolti nell’appalto, con il dichiarato intento di combatterne utilizzi elusivi o fraudolenti, unitariamente descritti dall’ipotesi di somministrazione fraudolenta di manodopera.
Tali tutele si sostanziano, oggi (dopo gli interventi di riforma racchiusi nell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003 e nell’art. 26, d.lgs. n. 81/2008, anche a seguito delle recentissime modifiche apportate dal d.l. n. 50/2017), attraverso tre aree di intervento – la tutela del credito; la tutela del posto di lavoro; la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – che si sommano (e solo in parte sovrappongono) alla tutela civilistica tracciata dall’art. 1676 c.c.
A permeare l’intera struttura delle predette tutele, per quanto di nostro interesse, è il meccanismo di cd. responsabilità solidale del soggetto committente/appaltante con il soggetto appaltatore (nonché con gli eventuali subappaltatori). Un meccanismo restaurato, integralmente, a seguito dell’intervento normativo tracciato con d.l. n. 25/2017.
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente che sia imprenditore o datore di lavoro è obbligato, in solido con l’appaltatore (nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori) entro il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori coinvolti nell’appalto i trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione dell’appalto, nonché – nelle ipotesi di infortunio o malattia professionale – le quote di danno per le quali il lavoratore non risulti indennizzato dall’intervento dell’INAIL.
Le stesse previsioni, giova ricordarlo, trovano peraltro applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di lavoro autonomo.
A tali previsioni, come anticipato, si somma infine l’azione diretta concessa dall’art. 1676 c.c. verso i lavoratori subordinati coinvolti in contratti di appalto nei confronti di tutti i committenti e nell’ambito di qualsiasi tipologia di appalto (e, dunque, anche al di fuori dell’ambito di interesse dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003) per il riconoscimento del trattamento retributivo – entro specifici limiti quantitativi – svincolata dal qualsiasi regime di decadenza e soggetta al solo termine di prescrizione dei crediti di lavoro.
Alla luce di queste prime indicazioni, appare evidente come sia fondamentale per le aziende poter usufruire di un servizio di consulenza in merito alle dinamiche degli appalti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più critici quali la verifica della documentazione riferita al personale impiegato nell’appalto.
Infatti, dal punto di vista aziendale, è divenuto di primaria importanza essere costantemente al corrente dei rischi ai quali si potrebbe essere esposti qualora dovesse verificarsi, da parte dell’appaltatore, la non corretta applicazione delle obbligazioni di natura normativa e previdenziale.
Il gruppo F2A, presente a livello territoriale in Italia con ben otto sedi, è in grado di soddisfare le esigenze di aziende di ogni dimensioni offrendo servizi di HR e amministrazione, grazie ad una vasta rete di partners. Il sistema di servizio integrato proposto da F2A si basa sull’integrazione di un approccio multidisciplinare con la flessibilità garantita dal modello SAAS del processo di Outsourcing.
In particolare, in tema di gestione appalti F2A, mediante uno specifico servizio, assiste le aziende committenti limitando il rischio al quale queste potrebbero essere esposte qualora i loro fornitori non dovessero versare quanto dovuto ai lavoratori e agli enti preposti.
L’attività si concretizza attraverso un servizio reso da un Team dedicato partendo dalla raccolta documentale svolta mediante un Portale dedicato, smart ed intuitivo, che ha lo scopo di facilitare la consegna della documentazione necessaria da parte degli appaltatori al cliente.
Al fine di semplificare e migliorare lo scambio dei documenti utili per la verifica dei corretti adempimenti in tema di appalti, è stato sviluppato un apposito sito web attraverso il quale – in maniera facile ed intuitiva – da una parte il fornitore può caricare i documenti necessari e, dall’altra, il cliente (committente) può controllarne lo stato di avanzamento. L’utilizzo del portale, appositamente studiato e schedulato in base alle necessità del cliente, si articola principalmente in tre fasi:
È fondamentale puntare l’attenzione sulla cura con cui F2A eroga Compliance Service, soprattutto in merito alla richiesta e alla verifica dei documenti. L’attività di analisi svolta dal Team si concretizza in una serie di verifiche tra le quali:
Inoltre è opportuno porre particolare attenzione alla fase di reportistica (la terza) al termine della quale viene fornito un documento di analisi periodico – frutto delle verifiche effettuate da F2A – all’interno del quale si espongono al cliente le situazioni potenzialmente critiche, si riepilogano i rischi potenziali e si fornisce un giudizio di merito.
Le ragioni che possono spingere le aziende ad usufruire di questo servizio in outsourcing sono dettate da molteplici fattori: il primo di questi è sicuramente la trasformazione digitale, che costituisce la parola d’ordine per numerose realtà che vogliono non solo rimanere al passo con i tempi, ma anche sfruttare la tecnologia in diversi settori operativi delle aziende. Compliance Tool si muove esattamente in questa direzione: è infatti un servizio cloud based che favorisce l’esternalizzazione e automatizzazione di alcune funzioni aziendali legate alla gestione degli appalti il cui obiettivo è quello di diminuire il carico di lavoro ed economico sulle imprese per le attività definite “non core”.
Oltre a questo aspetto, tra le motivazioni che inducono a ricercare un vantaggio competitivo tramite l’esternalizzazione di un servizio di compliance, si trova non solo la necessità di creare un’immagine aziendale attenta alla correttezza e al rispetto delle norme di Legge, ma anche la necessità pratica di farlo al fine di ridurre al minimo di cosiddetti rischi di compliance. Con Compliance Tool di F2A tutto questo è possibile!
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