(INPS Circolare n. 108 del 14 novembre 2018)
(INPS Messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017)
(INPS Messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017)
(Art. 43, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)
L’INPS ha emanato la Circolare n. 108 del 14 novembre 2018, con la quale, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, sono riepilogati i caratteri di assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni allo scopo di promuovere l’utilizzo delle predette forme contrattuali.
In questo quadro, l’Istituto coglie peraltro l’occasione per riportare taluni adeguamenti e chiarimenti delle indicazioni fornite con il Messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017 (in tema di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione) e con il Messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017 (in tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 43, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
(INPS Messaggio n. 4074 del 02 novembre 2018)
(Sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 2018, n. 158)
(Art. 24, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)
L’INPS ha emanato il messaggio n. 4074 del 02 novembre 2018, con il quale fornisce indicazioni in merito ai congedi straordinari fruiti dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio in condizione di disabilità grave.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 2018, n. 158, è stato infatti dichiarato illegittimo l’articolo 24, comma 2, «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità», nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere il familiare disabile.
A seguito della predetta decisione della Corte costituzionale, pertanto, i periodi di congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’art. 24, comma 2, del citato d.lgs.
Va sottolineato, peraltro, che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, ma soltanto quelli sopra indicati.
(INPS Circolare n. 109 del 16 novembre 2018)
(Legge n. 81/2017)
L’INPS, con la Circolare n. 109 del 16 novembre 2018, recependo le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 81/2017, è intervenuta a fornire istruzioni in materia di indennità di maternità o paternità, nonché di fruizione del congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Tra le principali novità si ricorda il diritto all’indennità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa: non sarà più necessario produrre la dichiarazione di astensione dall’attività lavorativa e pertanto il lavoratore autonomo potrà percepire compensi nel periodo coincidente con quello dell’erogazione dell’indennità o di paternità.
Per poter beneficiare dell’indennità resta fermo il requisito contributivo delle tre mensilità contribuite nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile. Al fine della verifica del requisito contributivo resta pertanto obbligatoria la comunicazione del congedo, anche della fruizione della cd. flessibilità.
Ulteriore novità introdotta dal Legislatore riguarda la fruizione del congedo parentale: il periodo massimo di congedo parentale fruibile, per entrambi i genitori, ancorché fruiti in altra gestione o cassa non può superare i 6 mesi e può essere fruito entro i tre anni di vita del bambino.
(INPS Messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018)
L’INPS, con il Messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018, è intervenuta a precisare che qualora un lavoratore, durante l’assenza per malattia, si trasferisca in un altro Paese UE, l’indennità di malattia viene erogata solo previa autorizzazione al trasferimento rilasciata dall’INPS (o, a seconda dei casi, dalla ASL).
Di conseguenza, ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che voglia trasferirsi in altro Paese UE deve inviare una preventiva comunicazione alla Sede INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali. La Sede competente convocherà il prima possibile il lavoratore per la visita di controllo ambulatoriale, al termine della quale sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 16 del 29 ottobre 2018)
(Art. 25 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, è intervenuto a fornire alcune indicazioni operative in merito a quanto introdotto dall’art. 25 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, con particolare riferimento alla normativa integrativa e correttiva del d.lgs. n. 148/2015 per ciò che concerne, nello specifico, la disciplina di cui all’art. 22bis in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il suddetto articolo 25, infatti, stabilisce che, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione o delle regioni interessate, per gli anni 2018 e 2019, la proroga della CIGS:è consentita alle imprese, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con organico anche inferiore a 100 unità, in presenza di rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, sino ad un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni o sino a un limite massimo di 6 mesi per le crisi; è ammessa anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà per la durata massima di 12 mesi, alle medesime condizioni già previste per le due causali di intervento della CIGS (per crisi e riorganizzazione aziendale), qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga.
Ai fini dell’ammissione all’intervento l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.