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HR Magazine n. 2 – Febbraio 2019

INAIL: Comunicate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2019 per i lavoratori operanti in Paesi Extra UE con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale

(INAIL Circolare n. 4 dell’11 gennaio 2019)

 

L’Inail ha emanato la circolare n. 4 del 1° febbraio 2019, con la quale comunica le retribuzioni convenzionali, per l’anno 2019, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

 

Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

 

1. Stati membri dell’Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

 

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

  • Liechtenstein, Norvegia, Islanda,
  • Svizzera.

 

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

  • Argentina,
  • Australia (Stato del Victoria),
  • Brasile,
  • Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell’Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec),
  • Capoverde,
  • Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
  • ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo),
  • Principato di Monaco,
  • San Marino,
  • Santa Sede,
  • Tunisia,
  • Turchia,
  • Uruguay,
  • Venezuela.

 

INPS: Istruzioni su benefici per l’assunzione di detenuti ed internati

 (INPS Circolare n. 27 del 2019)

 

L’INPS, con la presente circolare, si sofferma sulle novità introdotte dal decreto n. 148/2014 in materia di agevolazioni contributive per l’assunzione di detenuti ed internati.

 

Si ricorda che possono beneficiare delle agevolazioni per l’assunzione di detenuti e internati, ex degenti di ospedali psichiatrici e condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione da parte di aziende pubbliche e private che impieghino dette persone per attività svolte all’interno dell’istituto penitenziario o le cooperative sociali per le attività svolte sia all’interno che all’esterno. Oltre alle note condizioni per la fruizione delle agevolazioni contributive, l’Inps ricorda che condizione necessaria per l’accesso alla misura è la stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria.

 

A partire dal 2019 dovrà essere presentata apposita domanda all’interno del portale DiResCo, sezione DETI.

 

Per le assunzioni effettuate dal 2013 al 2018 si dovrà invece inviare apposita istanza all’interno dell’applicativo DiResCo denominato “DETl-arr”. La domanda telematica dovrà essere presentata anche per i rapporti già autorizzati e per i quali sia anche già stato fruito il beneficio.

 

Le richieste inviate per il 2019 in poi saranno valutate sulla base della data di presentazione della domanda. Per i periodi 2013-2018 si analizzerà invece la “data evento” (intesa come data assunzione, proroga ecc.).

 

Alle aziende ammesse all’agevolazione verrà attribuito il codice 4V. Questo codice ha validità annuale; quindi le aziende interessate dovranno procedere ogni anno alla presentazione dell’istanza autorizzativa telematica, sia per i rapporti che verranno instaurati ma anche per quelli già in essere e già incentivati.

 

Infine, all’interno della circolare in commento, oltre alle indicazioni operative per l’esposizione all’interno dei Flussi Uniemens, vengono fornite preziose indicazioni sulla misura e durata dell’incentivo e sulla la cumulabilità dello sgravio con altri incentivi di natura economia.

 

INPS: Congedo di paternità per l’anno 2019

(INPS, Messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019)

 

L’Istituto, con il Messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, precisa che, a seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio 2019, il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i figli nati nel 2019 ed entro 5 mesi dalla nascita, a:

  • un congedo obbligatorio della durata di 5 giorni, da godersi anche non continuativamente;
  • un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

Per beneficiare del congedo sono tenuti a presentare domanda all’INPS solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto; nel caso in cui l’indennità sia anticipata dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

 

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 40/2013.

 

Rimane fermo infine che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a soli quattro giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019 (cfr. messaggio n. 894/2018).

 

INL: Precisazioni in merito alle preclusioni dell’accertamento di natura previdenziale ed assicurativa

(Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019)

 

Con la Circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, che riguardano le preclusioni dell’accertamento di natura previdenziale ed assicurativa esperito nei confronti dei datori di lavoro.

 

In particolare, nell’ambito di verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:

  • la verifica ispettiva ha già accertato la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e assicurativa, in relazione agli specifici aspetti esaminati, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell’accertamento e così come indicati nel verbale di attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato;
  • a seguito dell’accertamento, il datore di lavoro ha provveduto a regolarizzare, sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, le posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i periodi esaminati ed oggetto di contestazione.

 

La suddetta preclusione, pertanto, non si configura nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto alla integrale regolarizzazione delle contestazioni mosse, mentre in caso di rilascio di attestato di regolarità o di regolarizzazione da parte del datore di lavoro, la norma esclude comunque, espressamente, il realizzarsi della preclusione nei casi in cui le ulteriori verifiche ispettive siano state originate “da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.

 

INL: Precisazioni in tema di limiti dell’orario di lavoro notturno

(Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota del 14 febbraio 2019, n. 1438)

(art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003)

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento alla corretta modalità di individuazione dell’arco temporale su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate pari ad 8 ore nelle 24.

 

Si tratta di una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad un terzo.

 

Considerato che il parametro temporale di riferimento è la settimana lavorativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, ha chiarito che l’arco temporale può essere individuato nel periodo di 6 giorni al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Pertanto, anche se la prestazione lavorativa è articolata su 5 giorni, il sesto giorno è da considerarsi comunque giornata di lavoro a zero ore.

Agenzia delle Entrate: Stop alle deleghe di pagamento di crediti a rischio.

 

MPLS: Sanzioni per l’impiego irregolare di lavoratori stranieri e cosi di rimpatrio

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale decreto 22 Dicembre 2018, in vigore dal 2 Marzo 2019)

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 Febbraio 2019 il decreto 22 Dicembre 2018, in vigore dal 2 Marzo 2019, con il quale il Ministero del Lavoro ha determinato il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente.

 

Il decreto interministeriale attua l’art.1, c. 2, del Dlgs 109/2012, che a sua volta ha recepito la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 2009/52/CE recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.

Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all’incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta. Il costo così determinato viene poi aggiornato con decreto direttoriale entro il 30 gennaio di ogni anno.

 

Questa sanzione accessoria trova applicazione, secondo l’art. 22 del Testo unico immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore, quando occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure quando è stato revocato o annullato.

Infine, secondo l’art. 27-quinquies del Testo unico immigrazione, è tenuto a sostenere il costo medio di rimpatrio anche il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT, rilasciato ai sensi del comma 17 del citato articolo e relativo all’ingresso e al soggiorno nell’ambito del trasferimento intra-societario, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo (anche nel caso in cui sia stato rilasciato da altro Stato membro ai sensi dell’art. 27-sexies).