(Agenzia delle Entrate circolare n. 8 del 10 aprile 2019)
Con la circolare n. 8 del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2019.
In particolare, si segnala quanto precisato in tema di credito d’imposta ricerca e sviluppo per le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell’Industria 4.0.
I commi da 78 a 81 della Legge di Bilancio 2019 prorogano di un anno l’applicazione del credito d’imposta “formazione 4.0” estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Altresì, le disposizioni in esame mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese:
Si ricorda, infine, che la Legge di Bilancio 2018 stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato, purché le attività di formazione riguardino le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
(ANPAL decreto n. 178 del 19 aprile 2019)
Con il decreto n. 178 del 19 aprile 2019, l’ANPAL ridefinisce i termini applicativi dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud per il 2019, cui sono complessivamente destinate risorse per 120 milioni di euro. La piena operatività della misura è sempre sottoposta all’emanazione di una circolare da parte dell’INPS che ne detti le modalità di fruizione.
Occorre tuttavia precisare che il decreto in commento esclude dalla possibilità di godere dell’incentivo le assunzioni effettuate tra l’1° gennaio e il 30 aprile di quest’anno, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma.
Requisiti di spettanza
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumano, tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:
Il bonus riguarda le assunzioni effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni suindicate, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
Tipologie contrattuali ammesse
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
Si precisa che l’incentivo e? riconosciuto anche per lavoro a tempo parziale e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
Peraltro rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
Infine, l’incentivo e? escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Misura dell’incentivo
L’entità economica dell’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua. Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.
Cumulabilità con altri incentivi
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza e con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n.96, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’incentivo è infine cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
(INPS circolare n. 49 del 5 aprile 2019)
L’INPS ha emanato la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, con la quale fornisce le istruzioni in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018, sulla concessione del congedo straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D. lgs. n. 151/2001 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.
Sulla base di quanto sopra esposto, il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del D. lgs. n. 151/2001.
Tale soggetto, tuttavia, potrà fruire del benefico in parola solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
Occorre precisare che ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
Alla luce del quadro normativo vigente, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
Infine, poiché la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti anche ai rapporti non ancora esauriti, l’INPS specifica che le Strutture territoriali dovranno altresì prevedere di riesaminare le richieste già pervenute relativamente a questi rapporti.
(INPS Circolare n. 54 del 17 aprile 2019)
L’INPS ha pubblicato in data 17 aprile 2019 la Circolare n. 54, con la quale fornisce le istruzioni operative necessarie alla corretta fruizione dell’incentivo “Occupazione NEET”, la cui validità per l’anno 2019 è stata prorogata dal Decreto Direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018 dell’ANPAL.
Con la circolare in esame, l’Inps rimanda, da un lato, a quanto già illustrato con la circolare n. 48/2018 (confermato quanto ivi previsto per datori di lavoro, lavoratori e ambito territoriale di applicazione delle norme), e, dall’altro, fornisce, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’ANPAL al riguardo in data 22 febbraio 2019, le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
L’incentivo potrà essere fruito a partire dalle denunce contributive di competenza aprile 2019, mentre gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 potranno essere recuperati nei flussi Uniemens di competenza aprile, maggio e giugno 2019.
(Parlamento Legge 30 dicembre 2018, n. 145)
A quasi 20 anni dall’ultimo aggiornamento, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) ha disposto la revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il nuovo impianto tariffario previsto dai tre decreti interministeriali è stato successivamente ratificato dalla Corte dei Conti con la registrazione dei decreti stessi, che, il 1° aprile 2019, sono stati pubblicati nell’area pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro. Allegate ai predetti decreti si trovano quindi le nuove le tariffe di premio da utilizzare per il calcolo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il triennio 2019- 2021. Sinteticamente, i tre decreti – relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività, alla gestione Navigazione e ai premi speciali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori e dei familiari coadiuvanti – hanno stabilito l’aggiornamento del nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per l’andamento infortunistico.
1. La revisione del tariffario
Nella nuova formulazione il nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di lavorazione tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato reso più aderente agli attuali fattori di rischio, ridefinendo lavorazioni già previste dalle tariffe precedenti, istituendo nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro, e introducendo nuovi cicli tecnologici. Tale revisione ha comportato sia la riduzione da 739 a 595 delle voci di tariffa sia la diminuzione quasi di un terzo dei tassi medi, che anche per le lavorazioni più rischiose sono stati contenuti entro il 110 per mille contro il 130 per mille della tariffa 2000. Occorre altresì precisare che una delle novità del decreto riguarda il raggio di operatività del sistema bonus/malus volto ad aumentare o ridurre il tasso. La nuova oscillazione del tasso medio di tariffa, allontanandosi dalla tipologia di lavorazione, si basa infatti sul confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni assicurate nella Posizione assicurativa territoriale (Pat) e la sinistrosità media di una Pat tipo con la stessa classificazione tariffaria.
2. Le modalità di calcolo del premio
In linea generale, si precisa che la sinistrosità di una Pat è determinata in relazione agli infortuni, alle malattie professionali e alla dimensione aziendale della stessa in un determinato periodo, costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile.
Poiché, con le nuove regole dell’impianto tariffario, l’oscillazione è riferita alla Pat nel suo complesso, la percentuale di riduzione o di aumento del premio si applica in egual misura a tutte le voci di tariffa che insistono nella Pat, incluse quelle con anzianità minore del biennio. Le modifiche tariffarie non hanno invece avuto impatto sull’oscillazione in riduzione per prevenzione, che conserva le percentuali definite con il Dm 3 marzo 2015. Le novità normative non hanno avuto alcun impatto sullo sconto premiale denominato “oscillazione per prevenzione” che conserva le percentuali definite con il Decreto del 3 marzo 2015; occorre evidenziare tuttavia che le Pat di nuova istituzione vengono ammesse al beneficio con una percentuale di riduzione fissa dell’8% (prima era il 15%) e solo a seguito della effettuazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Infine, alla luce del nuovo meccanismo di oscillazione del tasso, che si innalza al livello della Pat, anche le percentuali di riduzione dopo il primo biennio di attività verranno applicate indistintamente a tutte le voci di tariffa.
3. Modello 20SM
Al fine di applicare le nuove regole all’interno delle procedure paghe, in particolare nell’elaborazione di aprile al termine del quale scade il pagamento dell’autoliquidazione 2018/2019 (16 maggio 2019), alle aziende sono stati notificati a mezzo pec i modelli 20SM. Alla luce della pubblicazione dei decreti interministeriali, occorre quindi interpretare e applicare i numerosi dati ed informazioni contenuti nel modello 20SM sulla base delle linee guida amministrative e delle istruzioni operative relative alla prossima autoliquidazione pubblicate sul sito dell’INAIL.
(Parlamento Legge n. 26 del 2019)
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019 la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
La legge di conversione del D.L. n. 4/2019 ha apportato modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, dai requisiti in capo ai beneficiari alle modalità di fruizione del beneficio, dagli incentivi ai datori che assumono ai controlli sui fruitori ed alle nuove misure inerenti le piattaforme informatiche per la gestione e la condivisione dei dati.
Di particolare rilievo sono le modifiche apportate per quanto concerne gli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro privati che assumono, a tempo pieno e indeterminato. In sede di conversione, è stato specificato che si intende compresa anche la assunzione mediante contratto di apprendistato (art. 8, comma 1). Altresì, è stato specificato che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
Nell’ipotesi di licenziamento, eccetto i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste ma limitatamente ai casi in cui il licenziamento avvenga nei trentasei mesi successivi all’assunzione (nuovo termine previsto dal comma 1), anche in caso di licenziamento di lavoratore assunto a seguito di percorso formativo garantito dall’ente di formazione (art. 8, comma 2).
Circa l’esonero contributivo spettante a seguito del percorso formativo garantito dall’ente di formazione, è stato specificato che esso spetta:
In linea generale, la fruizione dell’incentivo resta subordinato all’incremento occupazionale, al rispetto del diritto di precedenza nonché agli obblighi e alle condizioni del regime “De minimis” e al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relative al possesso del documento di regolarità contributiva nonché al rispetto della legge e disciplina collettiva). In sede di conversione, è stato specificato che la fruizione dell’incentivo non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, ad eccezione della ipotesi in cui l’incentivo medesimo sia inerente ad un’assunzione di un soggetto beneficiario del Reddito di cittadinanza già iscritto nelle liste di cui alla citata Legge n. 68/1999.
Tra le novità più rilevanti, per quanto concerne il riscatto agevolato della laurea è definitivamente saltato il tetto anagrafico dei 45 anni per i lavoratori in attività dal 1° gennaio 1996. Resta, invece, il limite dell’assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 al fine di poter fruire della detrazione del 50% dall’imposta lorda del versamento dell’onere per il riscatto.
Si ricorda infine che il versamento dell’onere potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.