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HR Magazine n. 5 – Maggio 2019

G.U.: Pubblicato il decreto crescita

(Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34)

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “decreto crescita”) contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, che entrano in vigore a partire dal 1° maggio 2019 (giorno successivo alla data di pubblicazione).

Si segnalano tra le misure più rilevanti quelle relative ai regimi fiscali per gli “impatriati” (articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015) e per il “rientro dei cervelli” (articolo 44 del decreto legge n. 78/2010), salvo modifiche in sede di conversione in legge.

Il Governo per favorire il rientro in Italia dei predetti soggetti ha rafforzato le misure agevolative in essere, facendo leva soprattutto sull’ulteriore riduzione dell’imponibile fiscale e sull’estensione della loro durata.

In particolare, per gli “impatriati” che trasferiscono la residenza in Italia dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto è prevista un’ulteriore riduzione dell’imponibile fiscale che passa dal 50 al 70%. Alla luce di ciò, a decorrere dal periodo d’imposta predetto e per i successivi quattro periodi, il reddito prodotto concorrerà per il 30% alla formazione dell’imponibile fiscale.

 

Sono stati inoltre definiti requisiti meno restrittivi per l’applicazione della predetta agevolazione:

  • il soggetto “impatriato” è tenuto a svolgere le attività lavorative sul territorio italiano ma non è più necessario che esse abbiano una natura direttiva o di elevata qualificazione o specializzazione e siano prestate a favore di un’impresa residente o di una impresa da quest’ultima controllata;
  • benché le nuove misure hanno confermato l’impegno a risiedere in Italia per almeno due anni dopo l’avvenuto rimpatrio per accedere alle predette agevolazioni, è stato invece ridotto da cinque a due il numero dei periodi d’imposta di residenza all’estero prima del trasferimento.

 

Altresì è stata estesa la platea dei fruitori dell’agevolazione.

In particolare, il regime di favore può trovare applicazione oltre che a lavoratori dipendenti, possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come da circolari dell’Agenzia delle entrate 22/E/2004 e 17/E/2017) e lavoratori autonomi, anche alle persone fisiche che avviano un’attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019. Potranno accedere ai benefici fiscali anche i cittadini italiani non iscritti all’Aire rientrati in Italia dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento.

Per quanto concerne la durata dei periodi di fruizione dell’agevolazione per gli “impatriati”, previa la sussistenza di determinati requisiti, il “decreto crescita” ne ha previsto l’estensione secondo le seguenti modalità:

  • l’agevolazione è estesa per ulteriori cinque periodi d’imposta, con concorrenza alla formazione del reddito complessivo al 50% dell’ammontare dei redditi prodotti come “impatriati”, in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; l’agevolazione è altresì estesa per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • l’agevolazione è estesa per ulteriori cinque periodi d’imposta, con concorrenza alla formazione del reddito complessivo al 10% dell’ammontare dei redditi prodotti come “impatriati”, in favore dei lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, ovvero abbiano trasferito la residenza in regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

 

Per quanto riguarda l’agevolazione sul “rientro dei cervelli”, vale a dire la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori, la durata di tale agevolazione è stata estesa da quattro a sei anni per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019. Inoltre, la durata del predetto regime fiscale di favore è ulteriormente prolungata a otto anni in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. Da ultimo, la durata dell’agevolazione è elevata a 11 e a 13 anni in presenza rispettivamente di due o di almeno tre figli.

Come per gli “impatriati”, potranno accedere all’agevolazione anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’Aire rientrati in Italia dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento.

 

Occorre infine precisare che per entrambe le agevolazioni i soggetti non iscritti all’Aire e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 potranno beneficiare delle disposizioni di favore in corso al 31 dicembre 2018, anche in caso di precedenti atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti.

 

INPS: Forniti chiarimenti in ordine al regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile

(INPS circolare n. 63 del 9 maggio 2019)

 

L’INPS ha emanato la circolare n. 63 del 9 maggio 2019, con la quale fornisce chiarimenti in ordine al regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale su retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

 

Preliminarmente, l’Istituto ricorda che, a seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui alla predetta norma, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile sia ai fini del versamento della contribuzione sia ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici.

 

L’INPS, ravvisa pertanto l’ipotesi che il datore di lavoro, per un difetto di comunicazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine al regime contributivo applicabile o a causa della successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, nonché a causa di altri motivi riconducibili alla gestione delle informazioni afferenti ai rapporti di lavoro, possa essere indotto ad assumere a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un imponibile contributivo che nell’anno civile risulta eccedente rispetto a quello previsto dalla citata norma della legge n. 335/1995.

 

In tali situazioni l’eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 del codice civile, con particolare riferimento a quelle che prevedono l’elevazione, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile, del termine prescrizionale a dieci anni.

Stante i principi predetti, in conformità ai principi generali che regolano la restituzione della contribuzione indebitamente versata, le somme che non potranno formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizionale decennale, rimarranno acquisite all’Inps e, comunque, saranno improduttive di effetti previdenziali.

 

L’INPS, sempre nella circolare in commento, specifica infine le modalità di recupero delle quote di contribuzione versate in eccedenza e non prescritte.

Si precisa che sarà comunque cura dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione.

 

INPS: Fornite le istruzioni per lavoratori e datori di lavoro in merito alla nuova modalità di presentazione degli ANF

(INPS messaggio n. 1777 del 8 maggio 2019)

 

In data 8 maggio 2019, l’INPS è nuovamente intervenuta sul tema relativo alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

 

In particolare, con il messaggio n. 1777, a completamento della circolare n. 45 del 22/03/2019, l’Istituto ha fornito ai dipendenti e ai datori di lavoro le istruzioni operative per l’applicazione della nuova disciplina, illustrando le modalità di richiesta, erogazione e consultazione degli importi spettanti ai lavoratori, le caratteristiche dell’applicazione “Consultazione Importi ANF” e le modalità operative di compilazione del flusso Uniemens.

L’Istituto precisa che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti restano comunque valide, quindi non devono essere reiterate.

 

Procedura “ANF DIP” e “Autorizzazione ANF”

La nuova procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.

L’esito della domanda presentata dal lavoratore e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

 

Sarà inviato un provvedimento formale al lavoratore solo in caso di reiezione della richiesta.

Il lavoratore dovrà quindi comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione “Consultazione Importi ANF”.

 

In merito alla procedura “Autorizzazione ANF”, il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di “ANF DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.

In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

Il datore di lavoro non dovrà quindi più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.

 

Consultazione degli importi ANF da parte delle Aziende

L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento.

Si sottolinea, infine, che l’introduzione della nuova procedura di richiesta ANF consente all’Istituto il controllo della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati. Da ciò ne consegue che, a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.

 

INPS: Aggiornata l’utility per la verifica dei requisiti relativi all’esonero contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato dei giovani con meno di 30 anni

(INPS messaggio n. 1779 del 9 maggio 2019)

 

L’ INPS ha emanato il messaggio n. 1779 del 9 maggio 2019, con il quale informa che sono stati realizzati gli aggiornamenti alla utility per la verifica dei requisiti relativi all’esonero in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Nello specifico l’utility messa a disposizione dall’ INPS consente di rilevare le informazioni necessarie alla valutazione riguardante la portabilità dell’esonero contributivo suddetto.

In particolare, con il messaggio in commento, l’Istituto comunica che, a seguito degli aggiornamenti effettuati, l’applicativo, nel caso di precedente fruizione dell’esonero strutturale, fornisce specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi è stata effettiva fruizione dell’agevolazione. A tal proposito si ricorda che la durata del beneficio è pari a trentasei mesi a decorrere dalla data di assunzione e, come previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017, “nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero …omissis…(in oggetto), sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.

 

Pertanto, laddove, consultando l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi” > “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”, tramite il codice fiscale inserito si riscontri che il lavoratore sia stato già assunto con l’agevolazione strutturale predetta, la versione aggiornata dell’utility fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi di fruizione dell’agevolazione medesima al fine del calcolo dell’eventuale periodo residuo di esonero spettante. L’Istituto fa presente al riguardo che, in considerazione delle modalità con cui vengono inviati all’Istituto i flussi mensili da parte dei datori di lavoro (mese successivo rispetto a quello di competenza), nella consultazione dell’utility occorre tener conto della possibilità di uno sfasamento temporale tra quanto risultante in archivio e quanto effettivamente spettante alla data della consultazione.

 

Stante ciò, l’INPS ricorda che il riscontro fornito non ha valore certificativo. Pertanto, come già chiarito con la precedente circolare n. 40/2018, i datori di lavoro dovranno continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’acquisizione di una tale dichiarazione è condizione di consultabilità dell’utility stessa.

 

INPS: Costituzione rendita vitalizia periodi di contribuzione prescritti

(INPS, circolare n. 78 del 29 maggio 2019)

 

La costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

 

L’INPS, con circolare n. 78 del 29/05/2019 riepiloga i principi inderogabili della disciplina della costituzione di rendita vitalizia fornendo alcuni chiarimenti in merito alle regole in vigore.

 

La circolare in commento riepiloga altresì la necessità di produrre documenti di data certa alla sede Inps di riferimento al fine di provare l’esistenza del rapporto di lavoro, che dovranno essere presentati in originale o copia debitamente autenticata da un pubblico ufficiale.

Per dimostrare poi l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa l’Istituto specifica le stringenti condizioni in cui può essere ammessa la prova testimoniale (comunque fornita da dipendenti o dallo stesso datore di lavoro).

 

Si sottolinea che l’onere della costituzione di rendita vitalizia può essere sostenuto o dal datore di lavoro o dal lavoratore (mediante l’utilizzo del modello AP81), con eventuale richiesta di risarcimento del danno azionata dallo stesso lavoratore danneggiato.

 

TRIBUNALE DI ROMA: Impugnabilità dei verbali di conciliazione in sede sindacale

(Tribunale di Roma, sentenza n. 4354 dell’8 maggio 2019)

 

Con sentenza n. 4354 dell’8 maggio 2019, il Tribunale di Roma ha espresso due principi che potrebbe rivoluzionare le prassi seguite per la firma delle rinunce e transazioni dei lavoratori.

 

In sintesi, le conclusioni della sentenza in esame stabiliscono che:

  • Le rinunce firmate dai lavoratori in sede sindacale sono impugnabili (nel termine ordinario di sei mesi) se il contratto collettivo di riferimento non disciplina l’istituto della conciliazione.
  • Le conciliazioni sono, altresì, impugnabili se il rappresentante sindacale che sottoscrive il verbale non fornisce effettiva assistenza al lavoratore, spiegando in maniera approfondita le conseguenze delle rinunce.

 

Per il primo punto, la sentenza ricorda che l’articolo 2113, ultimo comma, del Codice civile stabilisce che le rinunce e transazioni siglate in sede sindacale in base all’articolo 412 ter del Codice di procedura civile non possono essere impugnate. La norma processuale fa riferimento alle conciliazioni firmate in sede sindacale “con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Secondo il giudice la combinazione di queste disposizioni consente di ritenere inoppugnabili solo le conciliazioni previste e disciplinate dai contratti collettivi; se il contratto collettivo non regolamenta la procedura di conciliazione (come accade nel caso oggetto del giudizio e, in generale, nella maggioranza dei comparti produttivi), l’atto firmato dal lavoratore può essere impugnato.

 

Per quanto riguarda invece il principio dell’effettiva assistenza, la sentenza afferma un altro concetto importante: la conciliazione in sede sindacale è inoppugnabile solo se il lavoratore ha ricevuto “effettiva assistenza” da parte dell’associazione sindacale presente. Affinché si possa ritenere rispettato l’obbligo di effettiva assistenza, precisa il Tribunale, è necessario che il sindacalista sia pienamente informato della vicenda, e che egli illustri al dipendente tutti gli effetti e le conseguenze della firma, in modo da fargli avere la piena e completa consapevolezza delle conseguenze della rinuncia. Non basta, a questi fini, una semplice lettura del verbale, così come non basta una spiegazione formale degli effetti delle rinunce: il sindacalista deve esporre i costi e i benefici della firma, facendo riferimento concreto alla vicenda e dando al lavoratore tutti gli elementi di conoscenza necessari a comprendere le conseguenze del proprio gesto.

 

CCNL TERZIARIO: Intesa sui contratti a termine stagionali

(Verbale di Intesa del 17 aprile 2019)

 

Confcommercio Imprese per l’Italia e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto, in data 17 aprile 2019 (tuttavia reso noto solo in questi giorni), un verbale di intesa relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in località turistiche.

 

Le Parti, nel confermare la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del CCNL Terziario già in vigore, riconoscono la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale e relative deroghe, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

 

Pertanto, ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell’art. 66 bis nelle località a prevalente vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali, si potrà applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe relative ai limiti percentuali e di durata nonché ai fini dell’individuazione di una causale, per proroghe o rinnovi.

 

CCNL TERZIARIO: Proroga al 31 dicembre 2019

(Accordo integrativo 13 maggio 2019 al c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi 30 marzo 2015)

 

Confcommercio, unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo Nazionale del Terziario, distribuzione e servizi, Filcams-CGIL; Fisascat-CISL; Uiltucs – UIL, nonché UGL Terziario, ha raggiunto un accordo che sposta al prossimo 31 dicembre 2019 la scadenza del CCNL.

 

L’intento delle parti firmatarie è quello di riallineare tutte le diverse previsioni contrattuali attualmente esistenti nel settore e garantire alle imprese che applicano il CCNL Confcommercio condizioni di concorrenza uniformi.

 

L’accordo è da interpretarsi in linea con l’attività di sostegno alla contrattazione portata avanti da Confcommercio, in particolare, dopo l’importante sottoscrizione dell’intesa del 17 aprile u.s. sulla stagionalità, che potrebbe consentire alle imprese di procedere alle assunzioni per l’imminente stagione estiva, senza gli stringenti vincoli del “decreto dignità”.

 

CCNL TERZIARIO: Accordo territoriale sulla stagionalità nella provincia di Rieti

(Accordo territoriale sulla stagionalità nel settore commercio della Provincia di Rieti del 24 maggio 2019)

 

In data 24 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo territoriale sulla stagionalità nel settore commercio della Provincia di Rieti.

L’accordo fa seguito all’Intesa sottoscritta tra le parti sociali in data 17 aprile 2019 ed è incentrato sui picchi di lavoro stagionale che giustificano, per i periodi indicati nell’accordo, la necessità delle aziende di effettuare assunzioni a tempo determinato, derogando a parte dei limiti stabiliti dal “decreto dignità”.