(Corte Costituzionale Sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018)
(Art. 4 commi 2 e 4 della Legge n. 53/2000)
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018 ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con i principi costituzionali dell’art. 4 commi 2 e 4 della Legge n. 53/2000, che dà la possibilità di ottenere i congedi straordinari retribuiti per assenza dal lavoro solo al familiare che sia già convivente con il disabile grave e non al figlio non convivente.
I giudici della Corte hanno ritenuto che il requisito della pregressa convivenza con il genitore disabile per la fruizione del congedo compromette la tutela del portatore di disabilità, non permettendo al figlio, benché non ancora convivente, quando manchino altri familiari, di prendersi cura della salute del genitore. Il figlio che richiede tale beneficio ha però l’obbligo di instaurare successivamente la convivenza con il genitore.
L’Inps ha dato notizia, nel suo sito web, della predisposizione di una Guida operativa per il trattamento degli eventi di malattia insorti all’estero ad uso degli aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornino temporaneamente fuori dall’Italia.
La guida essenzialmente evidenzia tre casistiche:
Nel primo caso, la regola generale prevede l’applicazione della legislazione corrispondente alla sede in cui si trova l’istituto previdenziale presso il quale è assicurato il lavoratore (quindi per il lavoratore italiano assicurato all’Inps la legislazione italiana). Pertanto si applicano le ordinarie regole: trasmissione del certificato di malattia al datore ed all’Inps entro 2 giorni lavorativi (eventualmente anticipandolo via fax, Pec o e-mail). Il certificato lo rilascia il medico curante nello Stato di soggiorno o la istituzione incaricata. Non è necessaria la sua traduzione (della quale si occuperà l’Inps).
La seconda casistica contemplata fa riferimento alle malattie insorte in Paesi extra Ue con i quali siano in vigore accordi o convenzioni bilaterali. Le regole sono le stesse vedute precedentemente tranne che per la c.d. legalizzazione del certificato di malattia, che è necessaria se l’accordo tra i due Paesi non ne espressamente prevede la esenzione. La legalizzazione è la attestazione, anche solo con un timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia.
Infine, la casistica delle malattie insorte in Paesi extra Ue privi di accordi o convenzioni bilaterali. In tale eventualità l’indennità di malattia potrà essere corrisposta dall’Inps solo dopo la presentazione della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.
L’Inps precisa che la legalizzazione potrà avvenire anche in un momento successivo al rientro del lavoratore in Italia, ma in ogni caso entro il termine di prescrizione annuale.
La guida, peraltro, fornisce ai lavoratori le istruzioni qualora intendano recarsi all’estero durante la malattia e non vogliano perdere il diritto alla tutela previdenziale. In questo caso, infatti, il lavoratore dovrà comunicare all’INPS la sua intenzione e l’Istituto effettuerà una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti allo spostamento.
Qualora, invece, il lavoratore voglia trasfersi in Paesi extra UE, l’Istituto dovrà inoltre verificare la sussistenza di migliori cure o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese di destinazione e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione.
L’Inps, infine, precisa che il lavoratore ha l’onere di comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero.
(INAIL delibera CIV n. 20 del 27 novembre 2018)
È stata pubblicata la delibera CIV n. 20 del 27 novembre 2018, con la quale l’Inail ha aggiornato “le linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi ISI 2018”.
La delibera, peraltro, conferma le tipologie di progetto finanziabili previste dalla Relazione Programmatica 2018-2020 (delibera n. 6 del 10 maggio 2017) e successivamente parzialmente modificate dalla Relazione Programmatica 2019-2021 (delibera n. 12 del 20 giugno 2018) relative a:
Infine, la delibera assicura sia un’ulteriore semplificazione delle procedure, nonché l’attivazione di un aggiuntivo intervento di redistribuzione delle risorse, con l’obiettivo di ridurre al minimo possibile i residui delle somme stanziate ma non assegnate e ampliare il numero delle aziende ammesse a finanziamento.
(Ministero dello Sviluppo Economico Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088)
(Legge n. 205/2017)
(Decreto 4 maggio 2018)
Con Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito istruzioni in merito al credito di imposta per la formazione 4.0 introdotto dalla Legge n. 205/2017 e attuato con il Decreto 4 maggio 2018.
In particolare, in risposta a numerosi quesiti provenienti sia da imprese che da associazioni di categoria, il Ministero ha illustrato i seguenti chiarimenti:
Il Ministero, infine, ricorda che il credito spetta nella misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo di imposta agevolabile, e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario e che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24 a decorrere dal periodo successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
(decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)
La Camera dei deputati, nella seduta del 13 dicembre 2018, ha approvato, con la fiducia ed in via definitiva (310 voti favorevoli e 228 voti contrari), l’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Questi gli articoli di interesse per quanto riguarda la materia lavoro:
Articolo 25
(Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)
Articolo 25-bis
(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela)
Articolo 25-ter
(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa)
Articolo 25-quater
(Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato)