en | it

HR Magazine n. 9 – Dicembre 2018

CORTE COSTITUZIONALE: Illegittimo il requisito della preesistente convivenza con il familiare disabile per l’ottenimento del congedo straordinario 

(Corte Costituzionale Sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018)

(Art. 4 commi 2 e 4 della Legge n. 53/2000)

 

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018 ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con i principi costituzionali dell’art. 4 commi 2 e 4 della Legge n. 53/2000, che dà la possibilità di ottenere i congedi straordinari retribuiti per assenza dal lavoro solo al familiare che sia già convivente con il disabile grave e non al figlio non convivente.

 

I giudici della Corte hanno ritenuto che il requisito della pregressa convivenza con il genitore disabile per la fruizione del congedo compromette la tutela del portatore di disabilità, non permettendo al figlio, benché non ancora convivente, quando manchino altri familiari, di prendersi cura della salute del genitore. Il figlio che richiede tale beneficio ha però l’obbligo di instaurare successivamente la convivenza con il genitore.

 

INPS: Pubblicata la guida sulla certificazione di malattia per i lavoratori che soggiornano temporaneamente all’estero

 

L’Inps ha dato notizia, nel suo sito web, della predisposizione di una Guida operativa per il trattamento degli eventi di malattia insorti all’estero ad uso degli aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornino temporaneamente fuori dall’Italia.

 

La guida essenzialmente evidenzia tre casistiche:

  • malattie insorte in Paesi appartenenti alla Ue nonché i Paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo ossia Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera;
  • malattie insorte in Paesi Extra Ue firmatari di accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
  • malattie insorte in Paesi Extra Ue non firmatari di accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

 

Nel primo caso, la regola generale prevede l’applicazione della legislazione corrispondente alla sede in cui si trova l’istituto previdenziale presso il quale è assicurato il lavoratore (quindi per il lavoratore italiano assicurato all’Inps la legislazione italiana). Pertanto si applicano le ordinarie regole: trasmissione del certificato di malattia al datore ed all’Inps entro 2 giorni lavorativi (eventualmente anticipandolo via fax, Pec o e-mail). Il certificato lo rilascia il medico curante nello Stato di soggiorno o la istituzione incaricata. Non è necessaria la sua traduzione (della quale si occuperà l’Inps).

 

La seconda casistica contemplata fa riferimento alle malattie insorte in Paesi extra Ue con i quali siano in vigore accordi o convenzioni bilaterali. Le regole sono le stesse vedute precedentemente tranne che per la c.d. legalizzazione del certificato di malattia, che è necessaria se l’accordo tra i due Paesi non ne espressamente prevede la esenzione. La legalizzazione è la attestazione, anche solo con un timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia.

 

Infine, la casistica delle malattie insorte in Paesi extra Ue privi di accordi o convenzioni bilaterali. In tale eventualità l’indennità di malattia potrà essere corrisposta dall’Inps solo dopo la presentazione della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.

L’Inps precisa che la legalizzazione potrà avvenire anche in un momento successivo al rientro del lavoratore in Italia, ma in ogni caso entro il termine di prescrizione annuale.

 

La guida, peraltro, fornisce ai lavoratori le istruzioni qualora intendano recarsi all’estero durante la malattia e non vogliano perdere il diritto alla tutela previdenziale. In questo caso, infatti, il lavoratore dovrà comunicare all’INPS la sua intenzione e l’Istituto effettuerà una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti allo spostamento.

 

Qualora, invece, il lavoratore voglia trasfersi in Paesi extra UE, l’Istituto dovrà inoltre verificare la sussistenza di migliori cure o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese di destinazione e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione.

 

L’Inps, infine, precisa che il lavoratore ha l’onere di comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero.

 

INAIL: Aggiornamento delle linee di indirizzo relative alla concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(INAIL delibera CIV n. 20 del 27 novembre 2018)

 

È stata pubblicata la delibera CIV n. 20 del 27 novembre 2018, con la quale l’Inail ha aggiornato “le linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi ISI 2018”.

 

La delibera, peraltro, conferma le tipologie di progetto finanziabili previste dalla Relazione Programmatica 2018-2020 (delibera n. 6 del 10 maggio 2017) e successivamente parzialmente modificate dalla Relazione Programmatica 2019-2021 (delibera n. 12 del 20 giugno 2018) relative a:

  • incentivi per il sostegno di progetti per la prevenzione nelle imprese, relativi a tutti i settori merceologici e profili di rischio (ISI-Generalista), che rappresentano un elemento già consolidato e significativo;
  • incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle imprese, operanti in tutti i settori merceologici e per identificati profili di rischio (ISI -Tematica), visti gli andamenti infortunistici e tecnopatici e gli esiti dei precedenti Bandi ISI;
  • incentivi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (ISI-Amianto);
  • incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle Micro e Piccole Imprese, operanti in specifici settori di attività con particolari profili di rischio (ISI-Micro e Piccola Impresa);
  • incentivi per il sostegno di progetti di innovazione tecnologica orientati alla tutela dell’ambiente ed alla prevenzione, con particolari profili di rischio nelle imprese agricole (ISI Agricoltura).

 

Infine, la delibera assicura sia un’ulteriore semplificazione delle procedure, nonché l’attivazione di un aggiuntivo intervento di redistribuzione delle risorse, con l’obiettivo di ridurre al minimo possibile i residui delle somme stanziate ma non assegnate e ampliare il numero delle aziende ammesse a finanziamento.

 

MISE: Chiarimenti in merito al credito di imposta per le spese di formazione 4.0

(Ministero dello Sviluppo Economico Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088)

(Legge n. 205/2017)

(Decreto 4 maggio 2018)

 

Con Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito istruzioni in merito al credito di imposta per la formazione 4.0 introdotto dalla Legge n. 205/2017 e attuato con il Decreto 4 maggio 2018.

 

In particolare, in risposta a numerosi quesiti provenienti sia da imprese che da associazioni di categoria, il Ministero ha illustrato i seguenti chiarimenti:

  1. sulle modalità e ai termini per il rispetto della condizione di applicabilità della disciplina agevolativa previsti dalla legge; la circolare ricorda che è condizione di ammissibilità al beneficio che lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0 sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente…” e tale condizione deve essere soddisfatta a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa; altresì, per quanto concerne il termine di deposito dei contratti, il Ministero precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
  2. Sulle modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e requisiti per i controlli; la circolare conferma la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” o “in aula”; il Ministero, tuttavia, osserva che, benché la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni, agli effetti della concessione dell’agevolazione, il Ministero ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
  3. Sugli adempimenti formali e documentali relativi all’attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo; al riguardo, fermi restando gli altri obblighi e le altre condizioni necessarie per la fruizione del beneficio, il Ministero ritiene di poter consentire modalità semplificative per la redazione della documentazione richiesta.
  4. Sul cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione; il Ministero chiarisce che, come nel caso di concorso con incentivi disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il c.d. regime “de minimis”, si applica il principio generale secondo il quale gli aiuti con costi ammissibili identificabili possono essere cumulati con altri aiuti che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, gli stessi costi ammissibili, unicamente a condizione che tale cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base allo stesso regolamento n. 651/2014.

 

Il Ministero, infine, ricorda che il credito spetta nella misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo di imposta agevolabile, e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario e che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24 a decorrere dal periodo successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

PARLAMENTO: Approvato definitivamente il decreto fiscale

(decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)

 

La Camera dei deputati, nella seduta del 13 dicembre 2018, ha approvato, con la fiducia ed in via definitiva (310 voti favorevoli e 228 voti contrari), l’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.

 

Questi gli articoli di interesse per quanto riguarda la materia lavoro:

 

Articolo 25

(Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)

  1. All’articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole « organico superiore a 100 unità lavorative e » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga  dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di  12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al  comma 2.

 

Articolo 25-bis

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela)

  1. Con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.

 

Articolo 25-ter

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa)

  1. Il trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
  2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede:
    1. a) quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
    1. b) quanto a 14,2 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Articolo 25-quater

(Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato)

  1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura », di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ANPAL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore.
  2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l’organizzazione e il funzionamento del  Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
  1. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio.
  2. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell’ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.
  4. A decorrere dall’anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l’ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito del programma « Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate » della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti». La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.